Informazioni
A partire dall’11 aprile 2007 con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro Stato dell’Unione Europea, non devono più chiedere la carta di soggiorno. Trascorsi tre mesi dall’ingresso è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la comunicazione di avvio del procedimento. Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente. Può richiedere al comune un attestato che certifichi tale diritto. La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Al fine del calcolo del periodo di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo di soggiorno già posseduto dall’interessato.
Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità, è sufficiente avere con sé il passaporto o la carta d’identità rilasciata dal proprio Paese valida per l’espatrio. Il libero ingresso è consentito anche ai familiari stranieri del cittadino Comunitario purché siano in possesso di un passaporto valido e del visto, se richiesto.
 
Cosa serve
Per l’iscrizione è necessario presentarsi con:
- documento di identità valido per l’espatrio;
- codice fiscale;
- documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, dal quale risulti il rapporto parentale oppure la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;
inoltre per:
    1. Lavoratori subordinati:
      - Ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all’I.N.P.S., ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso.
    2. Lavoratori autonomi:
      - Attestazione della Camera di Commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle entrate.
      - Attestazione di iscrizione all’albo per le libere professioni.
    3. Studenti:
      - Certificato di iscrizione al corso e durata del corso stesso, rilasciato da un Istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa.
      – Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari. Questo requisito può essere autocertificato con l’indicazione dell’importo, della fonte e di ogni altro elemento necessario per poter effettuare le verifiche previste dall’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
      – Polizza assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.
    4. Iscrizione per motivi religiosi
      - Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia e dichiarazione, sempre del responsabile, di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.
    5. Dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno:
      – elementi per dichiarare l’ammontare e la fonte delle risorse economiche disponibili;
      – polizza assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi.
    6. Sarà rilasciata immediatamente attestazione di ricevuta.

      I familiari che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare:

      a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto

      b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico

      c) carta di soggiorno (se extracomunitario).

Il cittadino bulgaro o rumeno fino al 31 dicembre 2010, se svolge attività diversa da lavoro stagionale o nei settori agricolo e turistico alberghiero, domestico o di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale o altamente qualificato, deve presentare il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini Svizzeri e della Repubblica di San Marino nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
Se non è lavoratore dipendente o autonomo, deve disporre per se stesso e per i propri familiari di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, attestabile anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione o notorietà.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER L’ANNO 2013

Numero di iscrivendi Reddito minimo annuo
1 € 5.749,90
2 € 8.624,85
3 € 11.499,80
4 € 14.374,75
5 € 17.249,70
6 € 20.124,65
oltre per ogni familiare in più aggiungere € 2.874,95

Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente.
Ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza sia proporzionato all’obiettivo della direttiva comunitaria.
I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell’11 aprile 2007, potranno iscriversi all’anagrafe con la ricevuta dalla Questura o da Poste Italiane e con l’autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Familiari stranieri
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).
Alla domanda si allegano i seguenti documenti:
- documento d’identità o passaporto ed eventuale visto d’ingresso
- documento che attesti la qualità di familiare
- l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario.
Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri (cioè non della comunità europea) dei cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei. La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.
 
Quando
Può essere richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso.
 
Dove
È richiesta all’ufficio anagrafe.
 
Note
I cittadini dell’Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio i lavoratori stagionali che desiderano permanere nel nostro Paese limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, gli studenti e i lavoratori stagionali, possono chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
N.B. L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica , da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

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