Il Difensore Civico (Documenti)
Per chi opera
Qualunque persona o associazione, ente, comitato, società, impresa che abbia in corso un procedimento o che abbia rivolto una richiesta al proprio Comune.
Il servizio è gratuito e aperto a tutti i cittadini residenti nei Comuni Consorziati di Jerago con Orago, Besnate, Cavaria con Premezzo e Solbiate Arno.
Il nome della persona che richiede l’intervento è mantenuto riservato di fronte ai terzi e alle amministrazioni non coinvolte nella questione segnalata.
Per quali motivi ci si rivolge al Difensore Civico
La richiesta d’intervento al Difensore Civico può essere determinata:
- Difficoltà incontrate dal richiedente nel corso del procedimento amministrativo in cui è coinvolto (ritardi ingiustificati, nebulosità di motivazione dei comportamenti e dei provvedimenti assunti dalla pubblica amministrazione, mancanza di notizie e informazioni sull’iter del procedimento, mancanza di conclusioni espresse)
- Discriminazioni e svantaggi sopportati dal richiedente a causa dell’applicazione data alle normative legislative e/o regolamentari vigenti da parte del Comune di Varese all’esecuzione della normativa stessa
- Lesioni di diritti e interessi causate da negligenze, errori giuridici e/o comportamenti illegittimi e/o atti di abuso di potere messi in atto da pubblici uffici.
Modalità di intervento
- I soggetti che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l’amministrazione comuale di Varese o presso enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorso il termine di trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del Difensore Civico.
- Questi può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità del procedimento, dandone avviso alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può effettuare l’esame della pratica o del procedimento.
- In occasione di tale esame, il Difensore Civico sollecita la definizione tenuto conto dei termini previsti dall’apposito regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, dandone immediata notizia al soggetto interessato e, per conoscenza, al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ed al Presidente del Consiglio di Circoscrizione per gli atti di competenza della Circoscrizione stessa.
- Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall’Amministrazione Comunale e dagli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti, copia degli atti e documenti nonchè tutte le notizie connesse alle questioni trattate, senza i limiti imposti dal segreto d’ufficio ma con l’obbligo di mantenerlo nei confronti di chiunque ed è tenuto a segnalare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardino l’espletamento delle sue funzioni.
- Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l’autorità giudiziaria.
Il Giudice di Pace
Chi, dove e quando, tel.
Competenza civile
In sede giurisdizionale il giudice di pace decide, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro.
Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate non eccedano il valore di € 15.493,71.
È competente qualunque ne sia il valore:
- 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Il giudice di pace in base all'art. 113 cpc decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.
In base all'art. 114 cpc la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.
Competenza penale
Inoltre, il decreto legislativo n. 274/2000 ha ampliato lo spettro d'azione del giudice di pace, attribuendogli anche competenza in materia penale, relativamente ai reati bagatellari. Fra questi, i reati di ingiuria, minaccia, percosse, diffamazione, danneggiamento (tutti nelle forme non aggravate), invasione di terreni o di edifici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie dalle quali sia derivata una malattia non superiore a venti giorni. È previsto un particolare procedimento che impegna il giudice di pace a ricercare anzitutto la conciliazione delle parti: ove il tentativo non riesca, il giudice procede al dibattimento che si concluderà con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità, ovvero che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con l'assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità. Le pene irrogate dal giudice di pace non possono godere della sospensione condizionale.
Da ultimo, era stata attribuita al giudice di pace la convalida dei provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore, ma dal 2 gennaio 2008 tali provvedimenti sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica secondo quanto previsto dal Decreto Legge 29.12.2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.



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