IUC-Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)

Tutte le informazioni relative a: IUC - Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)

Informazioni
(art. 1, commi 639 e ss.-, legge 27 dicembre 2013 n. 147)
– Soggetti passivi
La tassa è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. – Dichiarazione originaria o di variazione
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
– Agevolazioni e riduzioni
Il regolamento comunale può prevedere agevolazioni o riduzioni della tassa. Contestualmente, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ovvero separatamente al verificarsi dell’evento che dà diritto alle agevolazioni, il contribuente dovrà richiedere la eventuale agevolazione o riduzione prevista dal citato regolamento comunale.
– Rimborso di imposta versata e non dovuta.
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
– Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del tributo può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale. Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997). La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
– avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti
– atti di irrogazione delle sanzioni tributarie
– atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
– Contenzioso
Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del tributo può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Denuncia Cessazione

Modulo rettifica importi addebitati

Modulo reclamo scritto

Modello Rateizzazione

Denuncia Variazione

Denuncia Rifiuti Non Domestiche

Denuncia Rifiuti Domestiche

Pagina aggiornata il 08/07/2024

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