Descrizione
Firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-19.
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
1) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1;
2) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;
3) le attività produttive che sarebbero sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
4) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1;
5) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
6) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;
7) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
8) le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-19
9) le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.