EMERGENZA COVID-19: DPCM 13 Ottobre 2020 con aggiornamenti del 19/10

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Notizia relativa all'EMERGENZA COVID-19: DPCM 13 Ottobre 2020 con aggiornamenti del 19/10

Data:

18 Ottobre 2020

Tempo di lettura:

Descrizione

AGGIORNAMENTO DEL 19/10

Qui si riporta il link al sito del Governo Italiano, con il testo dell'aggiornamento al DPCM, che introduce - tra le altre cose -

il divieto di vendita i alcolici da asporto dopo le ore 18:00;

il divieto di sosta presso bar, gelateria, ristornati oltre le ore 18:00 - se non seduti al tavolo

l'inizio delle lezioni presso le scuole superiori, non prima delle ore 9:0 0 del mattino

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-18-ottobre-2020/15457

 

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Firmato il nuovo DPCM, in vigore dal 14 Ottobre fino al 13 Novembre 2020. Eccone una sintesi - si raccomanda in ogni caso la lettura integrale del testo.

Art 1 – la nuova quotidianità

  • Obbligo mascherine all’aperto e nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private
  • Raccomandato fortemente l’uso delle mascherine nelle abitazioni private se in presenza di persone non conviventi
  • Obbligo di mantenere distanza interpersonale di 1m (in particolare nei luoghi pubblici, parchi, giardini , etc..)
  • Pubblico per eventi sportivi consentito ma limitato nel numero al 15% della capienza massima dell’impianto
  • Attività motoria e sportiva in palestre, piscine, impianti sportivi, parchi è consentita – si applicano i protocolli e le normative vigenti
  • Consentito sport di contatto se proposto da società sportive (anche dilettantistiche) riconosciute dal CONI e dunque soggette al rispetto di protocolli ben definiti. Vietato invece quello amatoriale (niente più calcetto del mercoledì sera, insomma)
  • Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica (seduti – in piedi)
  • Spettacoli/concerti/eventi consentiti rispettando i vigenti protocolli
  • Ancora chiuse sale da ballo e discoteche
  • Vietate feste al chiuso e all’aperto. Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose sono consentite con massimo 30 partecipanti – e nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti.
  • ATTENZIONE: si raccomanda (e nulla più di questo, poiché nessuna misura limitativa è costituzionalmente consentita dentro la proprietà privata) di limitare a massimo 6 il numero di persone non conviventi che si vogliono ricevere presso la propria abitazione
  • Confermate le regole già in vigore per accesso a luoghi di culto e alle funzioni religiose
  • Confermati i protocolli vigenti per i servizi educativi e scolastici
  • Sospese le gite scolastiche, scambi o gemellaggi, visite guidate, uscite didattiche
  • Divieto di attesa per accompagnatori nei pronto soccorsi e ospedali
  • Limitazione delle visite presso ospedali e RSA, hospice
  • Accesso alle attività commerciali contingentato, distanza di 1m in attesa, divieto di rimanere nel negozio oltre il tempo necessario all’acquisto. Confermati i protocolli di sicurezza in vigore
  • IMPORTANTE: Attività di ristorazione (inclusi bar, pub, pasticcerie e gelaterie) consentite al massimo fino alle 24:00 con consumo al tavolo e sino alle 21:00 senza consumo al tavolo. Sempre consentita la consegna a domicilio. Divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21:00
  • Servizi alla persona consentiti – protocolli vigenti confermati
  • Raccomandato il lavoro agile per le attività professionali

Art 2 – attività produttive

  • Confermati i protocolli di sicurezza concordati e in vigore

Art 3 – comunicazione e prevenzione

  • Confermata la necessità di esporre cartellonistica che informi sulle pratiche di igiene personale e sulle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
  • Per la pubbliche amministrazioni: attuare protocolli utili a garantire il servizio necessario all’utenza, ma assicurando anche il ricorso al lavoro agile

Art 4, 5 e 6 – limitazioni per spostamenti all’estero e isolamento fiduciario

  • Gli allegati includono l’elenco dei paesi da e verso cui è vietato lo spostamento (fatte salve specifiche esigenze professionali, di salute, di emergenza o di studio)

Art 7, 8 e 9 – trasporti

  • Confermati protocolli vigenti

Art 10 – disabilità

  • Confermate indicazioni vigenti, inclusa la possibilità di deroga al distanziamento tra disabile ed accompagnatore

Art 11 – vigilanza

  • IMPORTANTE: è compito DEL PREFETTO il monitoraggio e la verifica del rispetto della normativa vigente. Lo stesso si avvale delle forze di polizia, dei carabinieri, dei VVFF e se necessario delle forze armate. Dunque - per chiarezza – non del sindaco, della protezione civile o della polizia locale, a cui sono demandati altri compiti.

Ultimo aggiornamento

17/04/2024, 12:21

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